Confino

Il confino politico (1926-1943)

Dopo l’attentato a Mussolini, il 31 ottobre 1926 a Bologna, il governo fascista promulgò le nuove leggi di pubblica sicurezza con il Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre dello stesso anno, istituendo il confino di polizia, misura di carattere politico-amministrativo.

A partire da questo momento, chiunque fosse ritenuto «pericoloso» per la sicurezza pubblica poteva essere allontanato dalla sua abituale residenza ed inviato coattivamente in località sperdute dell’Italia centro meridionale. Di fatto venivano colpiti anche coloro che avevano semplicemente manifestato la propria contrarietà al regime, qualsiasi antifascista o presunto tale.

Dal 1926 al 1943 i confinati politici furono circa 10.000; quelli ritenuti più «pericolosi» venivano inviati prevalentemente nelle colonie di confino delle isole di Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari, Ponza, Tremiti e Ventotene. A partire dal 1930, in queste ultime tre colonie, in modo particolare, venne destinata la maggior parte degli antifascisti recidivi da sottoporre a speciale sorveglianza, in seguito all’evasione dei fratelli Rosselli, Lussu e Nitti da Lipari. Gli altri confinati, ritenuti meno «pericolosi», erano costretti a soggiornare in piccoli villaggi; quelli della Calabria, della Basilicata e dell’Abruzzo ne ospitarono il maggior numero.

Nel 1939 fu istituita la prima colonia di lavoro in terra ferma a Pisticci, in provincia di Matera, dove il regime impose il recupero dei confinati antifascisti attraverso il lavoro.

L’assegnazione al confino veniva decisa da apposite Commissioni Provinciali che, secondo la legge, potevano infliggere una pena che andava da 1 a 5 anni; ma le autorità fasciste raramente rispettarono questi termini, ed in molti casi ai condannati veniva automaticamente rinnovare la pena.

La Commissione Provinciale era costituita da cinque elementi: il prefetto, cui spettava il compito di convocarla e di presiederla, il questore che rivestiva il ruolo di pubblico accusatore e di giudice al medesimo tempo, il comandante dei carabinieri locali, il comandante della milizia e, infine, da un procuratore del re con il compito di sancire la regolarità della seduta e delle misure adottate. All’imputato era di fatto comunicata solo la condanna senza alcun’altra giustificazione o senza che avesse potuto in qualche modo istituire una propria difesa.

Tra i confinati politici più noti ricordiamo: Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Mauro Scoccimarro (comunisti); Ernesto Rossi, Riccardo Bauer, Ferruccio Parri, (azionisti); Alessandro Pertini (socialista), Cencio Baldazzi ( repubblicano); Tullio Benedetti (liberale); Spartaco Stagnetti, Giov. Battista Domaschi (anarchici) e tanti altri.

 

PRINCIPALI NORME SUL CONFINO

(Dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Decreto legge n. 773 il 18-6-1931)

Art. 180) Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 181) Possono essere assegnati al confino di Polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffidate ai termini dell’art. 165, 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il propositi di svolgere attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato, o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, o un’attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

Art. 182) L’assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all’art. 166, sul rapporto motivato del questore. Nell’ordinanza è determinata la durata. La commissione può ordinare l’immediato arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.

(…)

Art. 185) Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l’obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

Art. 186) All’assegnato al confino può essere, fra l’altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso alle autorità preposte alla sorveglianza; 2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una determinata ora; 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici; 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6° di tenere buona condotta e di non dare luogo a sospetti; 7° di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa; 8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

(…)

Art. 189) Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l’arresto da 3 mesi ad un anno.

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